Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1062 del 20/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1971 n. 318)
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio di attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a
fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di
oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico e'
soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge,
alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Tutti coloro che intendono esercitare una delle attivita' indicate
nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione
del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971,
n. 426.
L'iscrizione e' obbligatoria anche per gli studi d'arte o
istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione
a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo
comma.
L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attivita', per la quale
e' stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il
commercio, e' rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo
24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non
e' subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di
adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.
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