Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1064 del 03/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1971 n. 318)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858,
contenente norme relative all'obbligo di far distillare i
sottoprodotti della vinificazione, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 5, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Nel caso in cui i sottoprodotti della vinificazione vengano
ceduti alle distillerie, invece di essere conferiti in conto
lavorazione, queste devono liquidare per i sottoprodotti stessi ai
conferenti un compenso almeno eguale a quello derivante dalla
applicazione del successivo articolo 7. Lo stesso ricavo minimo deve
essere assicurato dall'acquirente nel caso in cui la cessione avvenga
per produzione di acquavite o di enocianina".
All'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"E' ammessa la filtratura delle fecce di vino ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162".
All'articolo 7, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Il Comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i
rappresentanti delle categorie agricole e industriali interessate,
stabilisce la quota per spese di lavorazione, di cui al precedente
comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di conversione per la campagna vitivinicola 1971-72 ed
entro il 31 agosto di ogni anno per le campagne successive".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - NATALI - PRETI
- GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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