Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1064 del 03/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1971 n. 318)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858,
contenente   norme   relative   all'obbligo   di   far  distillare  i
sottoprodotti della vinificazione, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 5, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
    "Nel  caso  in  cui  i  sottoprodotti della vinificazione vengano
ceduti   alle  distillerie,  invece  di  essere  conferiti  in  conto
lavorazione,  queste  devono  liquidare per i sottoprodotti stessi ai
conferenti  un  compenso  almeno  eguale  a  quello  derivante  dalla
applicazione  del successivo articolo 7. Lo stesso ricavo minimo deve
essere assicurato dall'acquirente nel caso in cui la cessione avvenga
per produzione di acquavite o di enocianina".
  All'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "E'  ammessa la filtratura delle fecce di vino ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162".
  All'articolo 7, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Il   Comitato   dei   prezzi   in   sede  provinciale,  sentiti  i
rappresentanti  delle  categorie  agricole e industriali interessate,
stabilisce  la  quota  per spese di lavorazione, di cui al precedente
comma,  entro  quindici  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di conversione per la campagna vitivinicola 1971-72 ed
entro il 31 agosto di ogni anno per le campagne successive".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                             COLOMBO - NATALI - PRETI
                                                               - GAVA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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