Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 111 del 25/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1971 n. 80)
Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  trasporti e
dell'aviazione civile, di cui:
    a)  lire  20  miliardi  per la costruzione dei nuovi aeroporti di
Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze;
    b)  lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attivita'
aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e
per  il  completamento  del  nuovo  aeroporto  civile  di Olbia-Costa
Smeralda.
  Le  somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione
di  lire  3.000 milioni nel 1971, lire 6000 milioni in ciascuno degli
esercizi  dal  1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000
milioni nel 1977.
  Gli  interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo
un  programma  approvato  dal  Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile,  sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene
all'ubicazione  delle  aree  da  destinare all'esecuzione delle opere
programmate,  e  sentita  una commissione parlamentare composta da 10
deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere.
  Per  la  definizione  del  programma  le  regioni possono formulare
proposte  non  oltre  60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022