Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1114 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1971 n. 328)
Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  scadenza  del  decennio  previsto  dall'articolo  70, secondo
comma,  della  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, il fondo
destinato  alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato
per un ulteriore periodo di anni dieci.
  Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli
appositi  stanziamenti  iscritti  nei  bilanci  delle amministrazioni
interessate,  provvede  il  Commissario  del  Governo  nella  regione
Friuli-Venezia   Giulia,   su  parere  conforme  di  una  commissione
costituita  nei  modi  indicati  nell'articolo 70, terzo comma, della
suddetta legge costituzionale.
  Per  la  utilizzazione  delle  somme  stanziate sul fondo di cui al
primo  comma  del  presente  articolo  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine
del  1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il
nuovo termine di durata del fondo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022