Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1204 del 30/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1972 n. 14)
Tutela delle lavoratrici madri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici,
comprese  le  apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze
di   privati   datori   di  lavoro,  nonche'  alle  dipendenti  dalle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, dalle
regioni,  dalle  province,  dai  comuni,  dagli altri enti pubblici e
dalle societa' cooperative, anche se socie di queste ultime.
  Alle  lavoratrici  a  domicilio  si applicano le norme del presente
titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
  Alle  lavoratrici  addette  ai  servizi  domestici  e  familiari si
applicano  le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6,
8 e 9.
  Sono  fatte  salve,  in  ogni caso, le condizioni di maggior favore
stabilite   da   leggi,  regolamenti,  contratti,  e  da  ogni  altra
disposizione.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022