Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 205 del 15/04/1971 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1971 n. 108)
Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno finanziario 1971.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'efficacia  del  piano  pluriennale  per  il  coordinamento  degli
interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene
prorogata al 31 dicembre 1971.
  Per  l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il
Mezzogiorno  per  l'anno  1971,  e'  autorizzato a favore della Cassa
medesima  lo  stanziamento  di  lire  262 miliardi, comprensivo della
quota  indicata  al  primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile
1969,  n.  160,  e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di
cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa.
  Il   comitato   dei   Ministri   per  il  Mezzogiorno  in  fase  di
coordinamento  e  la  Cassa  per  il  Mezzogiorno in fase applicativa
destineranno  50  miliardi  della  somma  stanziata alle opere civili
(asili, strade di collegamento dei centri abitati con la campagna o a
strade di importanza primaria, acquedotti, fognature, campi sportivi,
cimiteri,   ambulatori,  linee  elettriche,  pavimentazioni  stradali
interne,  ecc.)  nei comuni manifestanti particolare depressione, con
speciale  riguardo  a quelli classificati montani a norma della legge
25 luglio 1952, n. 991.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge, per
l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del
capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 aprile 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - TAVIANI -
                                           GIOLITTI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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