Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 291 del 01/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1971 n. 139)
Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.
Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il piano regolatore generale e' approvato con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici".
Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel
comma precedente e' aggiunto il seguente comma:
"Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti,
anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e
rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente
legge nonche' le modifiche alle norme di attuazione e le varianti
parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso".
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