Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 426 del 11/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 6 luglio 1971 n. 168)
Disciplina del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:


                               Art. 1.
                     (Istituzione del registro)

  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  e'  istituito  il  registro degli esercenti il commercio
all'ingrosso,  il  commercio  al  minuto, nelle varie forme in uso, e
l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico di alimenti o bevande
disciplinata  nel  capo  II  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
  Agli effetti della presente legge, esercita:
    1)    l'attivita'    di    commercio    all'ingrosso,    chiunque
professionalmente  acquista  merci  a  nome  e per conto proprio e le
rivende  o  ad  altri  commercianti,  grossisti  o dettaglianti, o ad
utilizzatori  professionali,  o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita'   puo'   assumere   la   forma  di  commercio  interno,  di
importazione o di esportazione;
    2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente
acquista  merci  a  nome  e  per  conto proprio e le rivende, in sede
fissa,  o  mediante  altre  forme  di  distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
    3)  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico di alimenti o
bevande,  chiunque  professionalmente  somministra,  in  sede fissa o
mediante   altra  forma  di  distribuzione,  alimenti  o  bevande  al
pubblico.
  Le  merci  possono  essere  rivendute sia nello stesso stato in cui
sono  state  acquistate,  sia,  dopo  essere  state  sottoposte  alle
eventuali  trasformazioni,  trattamenti  e  condizionamenti  che sono
abitualmente praticati.
  E'  vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita
le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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