Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 517 del 30/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1971 n. 195)
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Ministro per le finanze ha facolta', fino al 31 dicembre 1973,
di trattenere in servizio, con il consenso degli interessati, per la
durata di tre anni, gli ingegneri della carriera direttiva
dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali al
raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo.
Gli ingegneri della medesima carriera, collocati a riposo dal 1
luglio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente legge,
potranno essere richiamati e trattenuti in servizio alle condizioni
di cui al comma precedente.
Gli ingegneri trattenuti o richiamati in servizio sono collocati in
soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale
del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro
cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro per le
finanze in qualsiasi momento.
Gli ingegneri trattenuti o richiamati non possono conseguire
promozioni ed il loro trattamento economico e' quello previsto per la
qualifica rivestita. Il servizio prestato in soprannumero e' utile
sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio, sia ai fini del
trattamento di quiescenza.
Gli ingegneri suddetti verranno utilizzati in compiti di studio,
direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari
incarichi connessi con l'attivita' dell'amministrazione finanziaria
di appartenenza.
Gli incarichi ispettivi e la dirigenza dei servizi ed uffici
potranno essere eccezionalmente affidati, con motivato decreto del
Ministro, per le finanze ed a tempo determinato, agli ingegneri
trattenuti quando si verifichi l'impossibilita' di provvedervi in via
ordinaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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