Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 555 del 19/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1971 n. 200)
Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 luglio 1947, n. 985, e' sostituito dal seguente:
  "I  diritti  fissi  che  ogni  societa'  e' tenuta a versare per la
pubblicazione  degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni  e  delle  societa'  a responsabilita' limitata sono stabiliti
nella tabella allegata alla presente legge.
  Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione
soggette  alla  disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle  assicurazioni  private,  approvato  con decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  1959, n. 449. Tuttavia ai fini della
pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto
fisso e' quella indicata alla lettera d) della citata tabella.
  Ai  fini  della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti
diritti  deve  essere  provato  mediante  quietanza  dell'ufficio del
registro   o  ricevuta  di  versamento  sul  conto  corrente  postale
intestato  all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono
contenere  la  specifica  dichiarazione  del  motivo per cui e' stato
eseguito il versamento.
  Il  penultimo  comma  dell'articolo  1  del  regio decreto-legge 19
novembre  1921,  n.  1728,  e' abrogato. Nulla e' innovato per quanto
riguarda  le  disposizioni  di  cui  al  terzultimo  comma  di  detto
articolo".
 
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