Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 555 del 19/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1971 n. 200)
Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 luglio 1947, n. 985, e' sostituito dal seguente:
"I diritti fissi che ogni societa' e' tenuta a versare per la
pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e delle societa' a responsabilita' limitata sono stabiliti
nella tabella allegata alla presente legge.
Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione
soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Tuttavia ai fini della
pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto
fisso e' quella indicata alla lettera d) della citata tabella.
Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti
diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del
registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale
intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono
contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui e' stato
eseguito il versamento.
Il penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19
novembre 1921, n. 1728, e' abrogato. Nulla e' innovato per quanto
riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto
articolo".
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