Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 558 del 28/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1971 n. 200)
Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma
della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura
dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio.
Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei
consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito
il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei
lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.
La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:
a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle
festivita' infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere
autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a
questo genere;
b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore
di apertura;
c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale
chiusura non puo' essere imposta quando ricorra, nella settimana un
giorno festivo oltre la domenica;
d) nel caso di piu' festivita' consecutive le regioni hanno
facolta' di determinare, limitatamente ai negozi del settore
dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o
nei giorni festivi piu' idonei a garantire il servizio di
rifornimento al pubblico.
L'orario di apertura e chiusura puo' essere differenziato per
localita' o per zone e per settori merceologici, limitando la
differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata
necessita'. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un unica
mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e
per le localita' della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di
cui all'articolo 3.
Le regioni provvedono a rendere il piu' possibile uniformi gli
orari praticati nelle diverse province della regione.
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