Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 576 del 28/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1971 n. 202)
Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  lo  scopo  di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
516,  esteso  al  risanamento  della  gestione a tutto il 31 dicembre
1969,  Istituto  autonomo  per  le  case  popolari della provincia di
Messina  e'  autorizzato  a  contrarre mutui sino alla concorrenza di
lire due miliardi ed ottocento milioni.
  I  mutui  di  cui  al precedente comma sono concessi da Istituti di
credito   di   diritto   pubblico,   da   istituti   assicurativi   o
previdenziali,  dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
presso   il   Ministero   del   tesoro,  dalle  Casse  di  risparmio,
dall'Istituto  centrale  delle  Casse  di risparmio, e sono garantiti
dallo  Stato;  ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste
dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.
  Per  il pagamento degli interessi e' concesso all'Istituto autonomo
per  le  case popolari della provincia di Messina un contributo annuo
trentennale nella misura del 4 per cento.
  La  spesa  relativa,  prevista  in  lire centododici milioni annui,
sara'  iscritta  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1971.
  L'annualita'   dovuta   al   fondo   di   cui  all'articolo  7  del
decreto-legge  23  gennaio  1958,  n.  8,  convertito  nella legge 23
febbraio  1958,  n.  84,  e' ridotta di lire 112 milioni per ciascuno
degli  anni  dal  1971  al  1975.  Le  relative  disponibilita'  sono
destinate  a  copertura  dell'onere  derivante  dall'applicazione del
presente articolo per gli anni anzidetti.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022