Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 690 del 07/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 7 settembre 1971 n. 225)
Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   Cassa   depositi   e   prestiti  e'  autorizzata  a  concedere
all'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi
dei  conti  correnti  postali,  di  cui  all'articolo  1  del decreto
legislativo  luogotenenziale  22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni
sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al
saggio  vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare
a  copertura  del  disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione
stessa.
  Gli  interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno
capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
  L'ammortamento   delle  anticipazioni,  aumentate  degli  interessi
capitalizzati, avra' inizio al 1 gennaio 1970.
  Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e
prestiti,  l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche.
  I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni
e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da
stipularsi    tra    l'Amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per
il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
  L'onere  relativo  alle anticipazioni e ai mutui di cui al presente
articolo  fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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