Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 817 del 14/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1971 n. 261)
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore del "fondo di rotazione", istituito con l'articolo 16
della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti
anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno
1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per
l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni
per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.
E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli
anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa
per la formazione della proprieta' contadina, istituita con
l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
5 marzo 1948, n. 121.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno
1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per
ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al
"fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno
1961, n. 454.
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