Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 820 del 24/09/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1971 n. 261)
Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.
Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le attivita' integrative della scuola elementare, nonche' gli
insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento
della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della
scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle
costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da
insegnanti elementari di ruolo.
Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovra' scaturire dalla
collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti
delle singole classi e di quelli delle attivita' integrative e degli
insegnamenti speciali.
Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attivita' e
agli insegnamenti di cui al primo comma e istituito un posto di
insegnante elementare di ruolo.
A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica
istruzione e' autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno
scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari
ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del
Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
insegnamenti di cui al primo comma.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico
successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge, il
Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui
risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.
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