Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 824 del 09/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1971 n. 262)
Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio
1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti
articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno
1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della
domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in
vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.
La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla
legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla
data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la
prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al
biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno
presentate dopo il 25 giugno 1972.
Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24
maggio 1970, n. 336, puo' essere richiesto per una data intercorrente
tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la
presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.
Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui
all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli
istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.
Tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336,
spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.
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