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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 825 del 09/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 ottobre 1971 n. 263)
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i
principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della
propria capacita' contributiva e della progressivita' e secondo i
principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente
legge:
I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul
reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei
fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale
sul reddito dei fabbricati di lusso delle relative sovraimposte
erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle
obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci,
le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d)
delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo
e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del
contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui
pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni
di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali
previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli
indicati tributi;
II. - istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e
contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e
delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente
all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il
fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui
documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della
tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione
sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui
dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del
suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre
tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e
grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta
gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli
acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di
solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche'
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale
come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui
surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e
dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo
sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per
sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto
speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla
pubblicita'; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro
deposito o contro pegno; 1) del diritto speciale sull'ammontare lordo
dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;
III. - istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta
sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di
miglioria;
IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di
bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle
concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici
spettacoli;
V. - revisione del regime tributario delle successioni e delle
donazioni.
Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni
relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al
contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione
finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e
delle regioni.
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