Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 91 del 17/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  40  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sull'ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e procuratore, e'
sostituito dal seguente:
  "Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
    1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla
mancanza  commessa  e  nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con
lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
    2)  la  censura,  che e' una dichiarazione formale della mancanza
commessa e del biasimo incorso;
    3)  la  sospensione dall'esercizio della professione per un tempo
non  inferiore  a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e'
stabilito nell'articolo 43;
    4) la cancellazione dall'albo;
    5) la radiazione dall'albo".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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