Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 93 del 24/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  diritti  di  cancelleria  spettanti  ai segretari comunali ed ai
dipendenti  dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di
cancellieri  aggiunti  presso gli uffici di conciliazione non possono
superare,   durante  l'anno,  la  meta'  dello  stipendio,  salvo  le
riduzioni  prescritte  dall'articolo  16  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  21  aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
749, quando ne ricorra l'applicazione.
  Nel  caso  di  cumulo  fra  i  diritti di cui al comma precedente e
quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile
non  puo'  superare quello risultante dal precedente comma maggiorato
di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico
di famiglia.
  Le  somme  riscosse  per diritti di cancelleria, detratti i diritti
spettanti  ai  cancellieri  e  ai  cancellieri aggiunti, ai sensi dei
commi   precedenti,   sono   devolute   al   comune  e  destinate  al
funzionamento   degli   uffici  di  conciliazione,  ivi  compreso  il
pagamento  dei  compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi
non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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