Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 98 del 09/03/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.
Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da
almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze
di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei
singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano
stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se
in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di
cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100,
e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo
corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge
5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al
titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni
prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel
minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.
Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n.
32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.
L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma e' a
tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole
ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate
nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente
categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi
dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di eta'.
L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai
precedenti commi avverra' in soprannumero in quanto occorra.
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