Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 13 del 25/02/1972 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1972 n. 54 (ed. straord.))
Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291.
Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119,
recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo
15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
Art. 1-bis.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal
secondo comma dell'articolo 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291,
devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento
fiscale di maggior favore in materia di imposta di consumo sui
materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30
dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13
maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del
decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.
Art. 1-ter.
L'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi
nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle
espropriazioni degli immobili disposte: per la realizzazione degli
interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;
per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di
singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo,
degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri
distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamita' naturali;
per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai
termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1159; per
l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi
nazionali.
Art. 1-quater.
Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali
previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive
modificazioni, e' autorizzato per l'anno 1972 il limite di impegno di
lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici a partire dall'anno medesimo.
Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza
in materia di edilizia popolare, nonche' per le province autonome di
Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per
i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le
quote dello stanziamento di cui al primo comma, da devolvere ai
suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono
impiegate per le finalita' previste dalla legge 1 giugno 1971, n.
291.
All'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quinquies.
Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di
edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio
1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso
articolo, e' autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 100
miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.
Per far fronte all'onere di cui al precedente comma e autorizzata
l'emissione, ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 luglio 1967, n.
641, di una ulteriore quota del prestito redimibile denominato
"Prestito per l'edilizia scolastica" fino ad un ricavo netto di lire
100 miliardi.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della
legge 28 luglio 1967, n. 641.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1972
LEONE
ANDREOTTI - PELLA -
TAVIANI - COLOMBO
- FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
1950
1951
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