Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 42 del 01/03/1972 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1972 n. 72)
Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno
1964,  n.  615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33,
nello  stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e'
iscritta,  a  partire  dall'anno  finanziario  1971, fino all'importo
complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.
  Entro  il  limite  massimo  del 6 per cento della somma annualmente
stanziata  ai  sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964,
n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi
contributi a termini dello articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n.
33.
  Per  le  somme  stanziate  ai  sensi  della  presente legge per gli
esercizi  finanziari  1974  e  1975,  si  applica inoltre il disposto
dell'articolo  1,  ultimo  comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33,
che  consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale,
per  le spese per oneri di carattere generale relativi all'attuazione
dei piani di profilassi e di risanamento.
  Anche   per   l'utilizzazione  degli  stanziamenti  previsti  dalla
presente  legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4,
5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.
  Il  sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33,
e' cosi' modificato:
  "Ai  proprietari  di una quantita' di bestiame bovino non superiore
ai  dieci  capi  al momento della esecuzione delle prove diagnostiche
mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita'
di abbattimento e' aumentata del 100 per cento".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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