Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 457 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.
Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli,
salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati,
compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del
cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.
Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e'
determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.
L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto
giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate
annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai
dell'industria.
I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio
1963, n. 329, sono abrogati.
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