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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga
di agevolazioni tributarie in materia edilizia, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, le parole: "al 31 dicembre 1972 ed al 31 dicembre
1974" sono sostituite con le parole: "al 31 dicembre 1973 ed al 31
dicembre 1975".
All'articolo 2, dopo le parole: "acquisto di aree" sono inserite le
parole: "ed ai contratti di appalto".
E' aggiunto il seguente comma:
"L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44, primo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13
maggio 1965, n. 431, e dalle successive proroghe per i trasferimenti
a titolo oneroso effettuati fino al 31 dicembre 1970 deve intendersi
applicabile a tutti gli atti e contratti indicati agli articoli 1 e
81, lettera c), della tariffa allegato "A" al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed agli articoli
che vi fanno richiamo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - TAVIANI -
MALAGODI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA