Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 463 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1972, n. 286,
concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali
previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con
modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e si
applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della
legge 30 dicembre 1937, numero 2651, modificata con legge 18 gennaio
1939, n. 382".
All'articolo 2 la cifra: "225 miliardi" a sostituita con l'altra:
"365 miliardi".
All'articolo 3, primo comma, le parole: "all'onere di lire 225
miliardi" sono sostituite dalle altre: "all'onere di lire 365
miliardi".
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - Lo sgravio degli oneri sociali previsto dal primo
comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato dal 10 al
20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1068
che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda
alla data del presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
TAVIANI - MALAGODI -
FERRI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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