Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 484 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1972 n. 222)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266,
concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle
Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "nei comuni di", e'
inserita la parola: "Barbara", e le parole: "e' sospeso dal 14 giugno
al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e
convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od
eccezione" sono sostituite con le seguenti: "e' sospeso dal 14 giugno
al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei
termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza
da qualsiasi diritto, azione od eccezione";
all'articolo 1, secondo comma, le parole: "Per il periodo dal 14
giugno al 30 novembre 1972", sono sostituite con le seguenti:
"Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal
14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo
dal 14 giugno al 15 settembre 1972", e le parole: "entro il 30
novembre 1972" sono sostituite con le seguenti: "rispettivamente,
entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972".
All'articolo 3, primo comma, dopo la parola: "curera'" e' aggiunta
la parola: "gratuitamente".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli
annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di
cui all'articolo 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di
depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di
cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate
gratuitamente".
All'articolo 7, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite
le seguenti: "della legge di conversione".
All'articolo 8, secondo comma, le parole: "entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le
seguenti: "entro il 30 novembre 1972".
All'articolo 12 e' aggiunto il seguente comma:
"Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i
benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in
via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel
1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA -
VALSECCHI - TAVIANI -
SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
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1949
1950
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1952
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