Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 484 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1972 n. 222)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266,
concernente  provvidenze  a favore delle popolazioni dei comuni delle
Marche  colpiti  dal  terremoto  del  giugno  1972,  con  le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1,  primo  comma, dopo le parole: "nei comuni di", e'
inserita la parola: "Barbara", e le parole: "e' sospeso dal 14 giugno
al  30  settembre  1972  il  corso  dei  termini  perentori  legali e
convenzionali,  i  quali  importino  decadenza da qualsiasi azione od
eccezione" sono sostituite con le seguenti: "e' sospeso dal 14 giugno
al  15  settembre  1972  il  corso  dei termini di prescrizione e dei
termini  perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza
da qualsiasi diritto, azione od eccezione";
  all'articolo  1,  secondo  comma, le parole: "Per il periodo dal 14
giugno  al  30  novembre  1972",  sono  sostituite  con  le seguenti:
"Limitatamente  ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal
14  giugno  al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo
dal  14  giugno  al  15  settembre  1972",  e le parole: "entro il 30
novembre  1972"  sono  sostituite  con le seguenti: "rispettivamente,
entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972".
  All'articolo  3, primo comma, dopo la parola: "curera'" e' aggiunta
la parola: "gratuitamente".

  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
  "Le  pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel Foglio degli
annunzi  legali,  relative  a procedure di ammortamento dei titoli di
cui  all'articolo  1,  secondo comma, e dei titoli rappresentativi di
depositi  bancari  distrutti o smarriti in occasione del terremoto di
cui   all'articolo   1   del   presente   decreto   sono   effettuate
gratuitamente".
  All'articolo  7,  dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite
le seguenti: "della legge di conversione".
  All'articolo   8,  secondo  comma,  le  parole:  "entro  60  giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto" sono sostituite con le
seguenti: "entro il 30 novembre 1972".

  All'articolo 12 e' aggiunto il seguente comma:

  "Limitatamente  ai  comuni  di  Ancona  e  Falconara si applicano i
benefici  contenuti  nel  comma precedente per le imposte iscritte in
via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel
1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - GONELLA -
                                                VALSECCHI - TAVIANI -
SCALFARO - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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