Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 625 del 01/11/1972 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1972 n. 287)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessita' straordinarie e urgenti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessita' straordinarie e urgenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per
l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessita'
straordinarie ed urgenti, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 3, nel primo capoverso, le parole: "nonche' da
professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti
tecnico-pratici", sono sostituite con le seguenti:
"nonche' da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti
tecnico-pratici";
nel secondo capoverso, dopo le parole: "i professori", sono
inserite le seguenti: "e gli insegnanti tecnico-pratici".
All'articolo 5, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il servizio prestato negli anni scolastici 1971-72 e 1972-73 e'
valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai
fini del compimento del periodo di prova".
Nell'ultimo comma, dopo le parole: "Qualora il posto occupato",
sono inserite le seguenti: "dal personale di cui ai precedenti
commi".
All'articolo 6, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente
articolo, per le operazioni di sistemazione e di trasferimento degli
attuali insegnanti incaricati abilitati relative all'anno scolastico
1973-74, sono disponibili i posti occupati alla data di approvazione
della presente legge dagli insegnanti incaricati non abilitati,
sempreche' i posti medesimi non vengano assegnati a professori di
ruolo per nomina o trasferimento".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"I posti recati in aumento nella tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di
concetto ed esecutiva del personale dell'amministrazione centrale
della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica
periferica sono immediatamente disponibili.
I posti delle qualifiche iniziali saranno, peraltro, conferiti ai
vincitori dei concorsi di accesso soltanto dal 1 settembre 1973.
I posti delle stesse qualifiche iniziali, che risultino
eventualmente non coperti dai vincitori dei concorsi predetti, ed i
posti che si rendano, comunque, vacanti, dalla data di pubblicazione
dei relativi bandi fino alla data dell'ultimo decreto di nomina dei
vincitori, possono essere conferiti, secondo le modalita' previste
dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 283, agli idonei dei concorsi indetti, da data non
anteriore al 1 gennaio 1967, ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n.
1264, e dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 283.
Il personale appartenente alle carriere dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, in servizio
alla data di, entrata in vigore della presente legge, beneficera' una
sola volta, entro il 31 dicembre 1975, per l'avanzamento alla
qualifica superiore di una riduzione pari alla meta' dei periodi di
anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni".
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente articolo 8-bis:
"A decorrere dal 1 ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali
di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1969,
n. 754, modificata con la legge 17 dicembre 1971, n. 1156, e' elevato
da 600 a 700".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto negli
esercizi finanziari 1972 e 1973 si provvede con i normali
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per detti esercizi, nonche', relativamente
al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7
nell'esercizio 1973, valutato in lire 900 milioni, mediante
riduzione, rispettivamente per 700 milioni e per 200 milioni, degli
stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1102 e 1104 dello stato di
previsione dello stesso Ministero per il predetto esercizio 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
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