Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 88 del 16/03/1972 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1972 n. 85)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle
Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: Camerata Picena, e'
aggiunta la parola: Castelfidardo; dopo le parole: San Marcello, sono
aggiunte le parole: Santa Maria Nuova; le parole: 30 giugno 1972,
sono sostituite con le parole: 30 aprile 1972;
al secondo comma, le parole: per lo stesso periodo; sono
sostituite con le parole: per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno
1972; dopo le parole: prima del 25 gennaio, sono aggiunte le parole:
e dal 25 gennaio al 15 febbraio.
All'articolo 5, al quinto comma, dopo le parole: decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono aggiunte le parole: fatte
salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del
presente decreto.
All'articolo 6, al secondo comma, dopo le parole: diverse da quelle
preesistenti, sono aggiunte le parole: nell'ambito delle norme
urbanistiche.
All'articolo 7, al primo comma, e' soppressa la parola: urbani.
All'articolo 30, al primo comma, sostituire le parole: 30 giugno
1972, con le parole: 31 ottobre 1972.
All'articolo 34, sostituire le parole: agosto 1972, con le parole:
dicembre 1972.
Dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRE ZONE DEL TERRITORIO
NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE
Art. 37-bis.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con
il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai
terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle
alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai
quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5,
6, lettera d), e 27.
Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle
opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di
Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente
comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle
zone interessate.
La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverra'
a norma e secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente
decreto per quanto applicabili.
I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la
ricostruzione degli immobili prima dello intervento statale possono
chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal
presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. L'apposita perizia di spesa e' approvata dai competenti
uffici del genio civile.
Per l'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno
finanziario.
All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione
del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
GONELLA - PELLA -
MISASI - FERRARI-AGGRADI
- NATALI - GAVA -
DONAT-CATTIN - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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