Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 10 del 16/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1973 n. 44)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni alle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione alla introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta di consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni alle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione alla introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta di consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
fa seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787,
concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di
monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore
aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale
che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle
pietrine focaie, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 4, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"E' altresi' abolito, a far data dal primo gennaio 1974, il
monopolio di vendita dei sali. Entro la detta data si provvedera',
con legge, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per
la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico"
Nell'allegato F, nella quarta colonna intitolata imposta sul valore
aggiunto le cifre: 442, 680 e 838, sono sostituite dalle cifre: 453,
679 e 849.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI
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