Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 16 del 06/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1973 n. 51)
Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Per  il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti
pubblici  che  sia  transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli
delle  regioni,  non  trova  applicazione  la norma di cui alla prima
parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n.
965.
  La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile
1968.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 febbraio 1973

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
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