Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 274 del 18/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1973 n. 149)
Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficolta' economiche e finanziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministro   per   il  tesoro  e'  autorizzato  a  somministrare
all'Istituto  mobiliare  italiano,  in aggiunta agli importi previsti
dall'articolo  4  della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive
integrazioni,  nuovi  fondi,  entro il limite di 40 miliardi di lire,
destinati   alla  concessione  di  finanziamenti,  con  le  modalita'
previste dalla legge predetta e successive modificazioni, a piccole e
medie  imprese  industriali  che  ne  facciano richiesta al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e che versino in
gravi  difficolta'  economico-finanziarie,  al  fine  di agevolare la
continuazione  dell'attivita'  produttiva  delle  imprese  stesse. La
concessione  dei  finanziamenti  e'  subordinata  alla  esistenza  di
condizioni  tali  da  assicurare  l'incremento della produttivita' al
fine  di  garantire il mantenimento dei livelli di occupazione. Il 40
per  cento  dei  finanziamenti e' destinato a piccole e medie imprese
industriali  i  cui  stabilimenti siano localizzati nei territori del
Mezzogiorno.  I  finanziamenti  sono  concessi  prioritariamente alle
piccole  e  medie  imprese industriali che diano garanzia di adeguati
programmi di produzione e di sviluppo. Le caratteristiche delle medie
e  piccole  imprese, ai fini della applicazione della presente legge,
sono definite dal CIPE.
  I  finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi
anche nei casi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1
ottobre  1969,  n.  666,  nonche' alle imprese che, essendosi trovate
nelle condizioni di cui al precedente comma, abbiano gia' beneficiato
della  legge  18  dicembre  1961, n. 1470 e successive integrazioni e
modificazioni,  e tuttora si trovino nelle condizioni di cui al comma
precedente.
  Il  comitato  di  cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n.
623, quando e' chiamato a formulare proposte per l'applicazione della
legge  18  dicembre  1961,  n.  1470,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  integrato  da tre rappresentanti delle regioni, di
cui  uno  di  una  regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  su designazione delle
regioni.  Quando  ne  ricorra  l'urgenza  le  proposte  del  predetto
comitato   possono   essere   formulate  sulla  base  di  istruttorie
effettuate  da  un  istituto di mediocredito, scelto dal Ministro per
l'industria,   il  commercio  e  l'artigianato  fra  quelli  indicati
dall'impresa  interessata.  Il  Ministero  dell'industria,  prima  di
sottoporre  al  comitato  di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1959,  n.  623,  le  proposte  di  finanziamento,  deve chiedere alla
regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. La
regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta,
trascorsi  i quali senza che il parere sia stato dato, la proposta e'
ugualmente sottoposta al comitato.
  Il  Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta
al  Parlamento  ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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