Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 308 del 09/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1973 n. 156)
Interventi finanziari a favore delle attivita' musicali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'anno  1973,  il  fondo  previsto alla lettera b)
dell'articolo   2  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  per  il
sovvenzionamento  di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e
di  balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative
intese  all'incremento e alla diffusione delle attivita' musicali, e'
costituito:
    dal  60  per  cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi
del  canone  base  di  lire  420  per abbonamenti alle radioaudizioni
circolari,  prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1 aprile
1935,  n.  327,  convertito  nella  legge  6  giugno 1935, n. 1142, e
dall'articolo  2  del  regio  decreto-legge  16 giugno 1938, n. 1547,
convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
    dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi
della  societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo
21  della  convenzione  approvata  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della
convenzione  approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19
luglio 1960, n. 1034;
    da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita
la  quota  pari  a  due  terzi  del fondo del 6 per cento dei diritti
erariali  sugli  spettacoli  di  qualsiasi  genere  e sulle scommesse
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n.
62.
  Gli  eventuali  residui  di  gestione  sui fondi di cui al presente
articolo sono accantonati per essere utilizzati allo stesso scopo per
l'esercizio successivo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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