Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 514 del 09/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1973 n. 218)
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attivita' di bonifica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare gli
enti  concessionari a contrarre mutui, fissandone il relativo importo
in  ragione della quota di spesa posta a carico dello Stato, entro il
limite  complessivo  di  lire  100  miliardi,  per  la  esecuzione di
progetti  di  opere  pubbliche  di  bonifica,  gia' istruiti in linea
tecnico-amministrativa  o,  comunque,  presentati  per la istruttoria
anteriormente al 1 aprile 1972.
  L'importo di cui al precedente comma viene utilizzato dal Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste in rapporto ai progetti, dopo aver
dedotto,   entro  il  limite  di  lire  20  miliardi,  il  fabbisogno
occorrente per fronteggiare maggiori oneri derivanti dalla esecuzione
di  opere  gia'  concesse  anteriormente alla entrata in vigore della
presente  legge,  quali  revisioni  di  prezzi,  perizie  suppletive,
nonche'  per  il  completamento  di  ripristini  di opere di bonifica
eseguiti con la procedura della somma urgenza.
  Il  Ministero predetto autorizza gli enti presentatori dei progetti
ad  esperire  le  gare  di appalto, previo parere della regione sulla
graduatoria di priorita' tra i progetti di competenza regionale.
  I  mutui  di  cui al primo comma sono rimborsabili in un periodo da
stabilirsi  dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il
Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno successivo a quello della
stipula  dei  mutui  stessi, con onere di ammortamento a carico dello
Stato,  e  possono  essere concessi, oltre che da enti ed istituti di
credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono
autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.
  Il  Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilira', di concerto
con  il  Ministro  per  il  tesoro,  le  modalita',  i  termini  e le
condizioni  che dovranno regolare la concessione, la utilizzazione ed
il rimborso dei mutui.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E' fato obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 agosto 1973

                                LEONE

                                            RUMOR - FERRARI-AGGRADI -
                                                  LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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