Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 524 del 09/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1973 n. 221)
Norme straordinarie per gli incarichi e l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola media di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  insegnanti  nelle  scuole  secondarie di primo grado in lingua
tedesca  e  nelle  localita'  ladine  della provincia di Bolzano, che
abbiano  frequentato  i  corsi speciali istituiti dall'Universita' di
Padova  in  collaborazione  con  l'Universita'  di  Innsbruck, per il
triennio   1970-72,   e   conseguano   il   diploma   finale  e  che,
precedentemente  alla iscrizione ai corsi suddetti, avevano insegnato
per  almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute
in lingua tedesca e delle localita' ladine, o che avevano frequentato
con  profitto  per  un  biennio universita' nazionali od estere, sono
incaricati  a  tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13
giugno 1969, n. 282.
  Gli  insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e,
ove  conseguano  il  titolo  di  studio richiesto per l'ammissione ai
concorsi  a  cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di
cui al primo comma della presente legge dal 1 ottobre successivo alla
data  del  conseguimento  del titolo, indipendentemente dai limiti di
eta'.   Allorche'   il  docente  abbia  conseguito  la  qualifica  di
ordinario,  il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento
del  titolo di studio sara' riconosciuto agli effetti giuridici nella
misura  prevista  dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato
anteriormente all'ingresso in ruolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 agosto 1973

                                LEONE

                                                   RUMOR - MALFATTI -
                                                             LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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