Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 637 del 31/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1973 n. 283)
Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  decorrere  dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della
casa  da  gioco di Campione d'Italia - al netto dei prelievi fiscali,
del  canone  dovuto  al gestore o delle spese di gestione nel caso di
conduzione  diretta  nonche'  delle  somme spettanti al comune per il
pareggio  del  proprio  bilancio,  da  determinarsi  annualmente  con
decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il
tesoro  e  per  le finanze, tenute presenti le particolari condizioni
geo-politiche  e  le  esigenze  di  sviluppo  di  quel  comune - sono
versate,  a fine di ogni decade, a cura del comune stesso in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
  Con decreto del Ministro per il tesoro sono disposto corrispondenti
assegnazioni  di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di
comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per
la  destinazione  ad  altri  enti  pubblici  operanti nell'ambito del
territorio  comunale  e  provinciale  per  il  conseguimento dei fini
istituzionali.
  Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi annualmente con decreto
del   Ministro   per   l'interno,  e'  riservata  all'amministrazione
provinciale   di  Como  e  ai  comuni  di  quella  provincia  per  la
realizzazione  di opere pubbliche ovvero per la destinazione ad altri
enti pubblici operanti nella circoscrizione provinciale.
  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, il
Ministero  dell'interno  e' tenuto a presentare, con le modalita' che
saranno  stabilite dal Ministero del tesoro, i conti consuntivi della
soppressa  gestione  fuori  bilancio  riguardanti  i  proventi  della
suddetta   casa   da  gioco  per  gli  esercizi  relativi  all'ultimo
quinquennio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - TAVIANI -
                                                  LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022