Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 739 del 15/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 26 novembre 1973 n. 304)
Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.
Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa
alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e'
aggiunto il comma seguente:
"Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale
di brigata, il limite di eta' e' di due anni superiore a quello
previsto per i colonnelli, gia' appartenenti allo stesso ruolo".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
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1970
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1972
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1974
1975
1976
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1978
1979
1980
1981
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1983
1984
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