Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 814 del 10/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1973 n. 331)
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della  legge  12  giugno  1962,  n.  567, modificato
dall'articolo  1  della  legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito
dal seguente:
  "Nell'affitto   di   fondo  rustico  il  canone  e'  determinato  e
corrisposto in denaro.
  La  commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive
affinche'  le  commissioni  tecniche provinciali determinino, nei tre
mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini
dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi
rustici.
  L'Istituto  centrale  di statistica deve rilevare annualmente nelle
zone  agrarie,  come  sopra  stabilite,  avvalendosi  delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, degli ispettorati
agrari,  degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico
locale, i seguenti dati:
    a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
    b) costi dei mezzi di produzione;
    c) remunerazione del lavoro.
  Sulla  base  dei  dati  medesimi,  la  commissione tecnica centrale
impartisce   direttive   per   la   determinazione,  da  parte  delle
commissioni  tecniche  provinciali, ogni due anni, nelle singole zone
agrarie,  di  coefficienti  di adeguamento dei canoni in aumento o in
diminuzione.
  Il  coefficiente  di adeguamento si applica sui valori monetari dei
canoni  stabiliti  sulla base della tabella formata dalle commissioni
tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla
determinazione del coefficiente medesimo".
  Le  direttive  della  commissione  tecnica centrale saranno emanate
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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