Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 878 del 27/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1974 n. 5)
Provvidenze per l'industria cantieristica navale.
Provvidenze per l'industria cantieristica navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Contributo per nuove costruzioni navali)
Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo
metallico puo' essere concesso ai cantieri navali nazionali
costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul
prezzo contrattuale:
9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1972;
8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1973;
7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1974;
6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1975;
4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il
1976.
Per le costruzioni iniziate per conto proprio dal cantiere
costruttore le percentuali suddette si applicano con riferimento
all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
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1979
1980
1981
1982
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1987
1988
1989
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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