Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 878 del 27/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1974 n. 5)
Provvidenze per l'industria cantieristica navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Contributo per nuove costruzioni navali)

  Per  la  costruzione  di  nuove  navi  mercantili  complete a scafo
metallico   puo'   essere   concesso  ai  cantieri  navali  nazionali
costruttori  un  contributo calcolato con le seguenti percentuali sul
prezzo contrattuale:
    9  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1972;
    8  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1973;
    7  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1974;
    6  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1975;
    4  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1976.
  Per   le  costruzioni  iniziate  per  conto  proprio  dal  cantiere
costruttore  le  percentuali  suddette  si  applicano con riferimento
all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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