Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 903 del 22/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1974 n. 9)
Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.
Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un
Fondo unico)
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel
presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola
"Fondo".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione dei capitali di copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo,
compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le
passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo
gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento
netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli
interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio
pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con
un minimo del 5,50 per cento.
Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio
tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la
misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6
puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei
diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed
in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi
in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto
dell'articolo 28 della presente legge.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
