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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo
del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione
composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti
delle rispettive assemblee; da quattro magistrati designati dal
Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in
servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di
cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio
presso la pretura;
da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto
processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio
superiore della pubblica istruzione;
da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da
due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a
consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'Avvocatura dello
Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato;
da quattro membri designati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo
testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso
degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul
testo completo.
I membri non parlamentari della commissione sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la grazia e giustizia.
La commissione e' assistita da una segreteria costituita e nominata
dal Ministro per la grazia e giustizia.