Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 117 del 16/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1974 n. 115)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci
trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, dopo le parole: "chilogrammo intero", e'
aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore
a lire 100";
e dopo le parole: "che puo' rivalersene sullo speditore", sono
aggiunte le seguenti: "o sul destinatario".
All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui
all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere
riscossi per incompatibilita' con il trattato o con i regolamenti
della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi
dell'articolo 2946 del codice civile, deve essere presentata alla
intendenza di finanza competente".
All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono
sostituite con le seguenti: "articolo 36";
e dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le
seguenti: "per l'accertamento e".
All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9
febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della
legge 1 marzo 1968, n. 173, e' abrogato a decorrere dalla data di
emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al
terzo comma del precedente articolo 2".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - COPPO -
COLOMBO - TANASSI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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