Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 138 del 11/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1974 n. 117)
Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.
Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti
in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in
polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o
comunque concentrati;
b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla
preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con
latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque
trattamento chimico o comunque concentrati;
c) prodotti cascari preparati con i prodotti di cui alle lettere
a) e b) o derivati comunque da latte in polvere.
E' altresi' vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o
depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali
si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare
diretto o prodotti caseari.
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