Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1 gennaio 1973 ed entro
il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, il Ministero predetto e' autorizzato a costruire,
tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo eccezionalmente, ad
acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo
economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri
dipendenti, nelle localita' ove se ne manifesti la necessita' per
garantire la piena ed immediata funzionalita' dei comandi, reparti ed
enti delle forze armate.