Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 176 del 21/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1974 n. 131)
Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.
Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Il Consiglio direttivo e' nominato con decreto del
Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina
mercantile ed e' composto:
a) del presidente dell'Istituto;
b) del direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli
armamenti navali del Ministero della difesa;
c) del presidente del comitato progetti navi del Ministero della
difesa;
d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato
progetti navi del Ministero della difesa;
e) del direttore generale del naviglio del Ministero della marina
mercantile;
f) dell'ispettore generale capo dell'ispettorato tecnico del
Ministero della marina mercantile;
g) del presidente del Registro navale italiano;
h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
i) del direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le
funzioni di segretario del consiglio;
l) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, su designazione dei cantieri navali che
concorrono al finanziamento dell'istituto con il contributo annuo
previsto dall'articolo 8;
m) di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina
mercantile su designazione delle societa' armatoriali che concorrono
al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto
dall'articolo 8;
n) di un rappresentante del personale impiegatizio e di un
rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal
personale medesimo.
I membri di cui alle lettere h), l), mi) ed n) durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente
almeno la meta' dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte
all'approvazione del Ministro per la difesa e del Ministro per la
marina mercantile.
Il consiglio direttivo, per giustificati motivi, puo' essere
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina
mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sara' nominato, sentito
il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario
per la temporanea gestione dell'Istituto".
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