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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 191 del 26/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1974 n. 134)
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro nelle attivita'
tipicamente    industriali    nonche'    nelle    attivita'   proprie
dell'esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse
svolte   dall'Azienda   autonoma   delle  ferrovie  dello  Stato,  si
applicano,  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge e
salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
(esclusi  gli  articoli  8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321, 395,
primo  e  secondo  comma,  398, 399, 401, 402, 403 e 404), nonche' le
norme di cui ai seguenti decreti, in quanto l'Azienda predetta esegua
direttamente i lavori in essa previsti:
    a) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302,
concernente   "Norme   di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro
integrative  di  quelle  generali  emanate con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547";
    b)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni" (escluso articolo 11);
    c) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
concernente  "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro  in  sotterraneo",  per i lavori di costruzione e manutenzione
delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili;
    d) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321,
concernente  "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa";
    e) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322,
concernente  "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione";
    f) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323,
concernente  "Norme  per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro
negli   impianti   telefonici"  (escluso  articolo  9  per  la  parte
concernente  l'obbligo  del  collegamento  elettrico  a  terra per le
stazioni amplificatrici).
  All'osservanza   delle  disposizioni  della  presente  legge  sono,
inoltre,   tenute   le   imprese  appaltatrici  di  opere  o  servizi
ferroviari,  quando  l'opera  o  il servizio appaltato venga eseguito
negli  impianti  ferroviari,  nonche'  le amministrazioni statali, la
Compagnia  internazionale  carrozze con letti e qualunque altro ente,
quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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