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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 191 del 26/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1974 n. 134)
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attivita'
tipicamente industriali nonche' nelle attivita' proprie
dell'esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse
svolte dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si
applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e
salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
(esclusi gli articoli 8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321, 395,
primo e secondo comma, 398, 399, 401, 402, 403 e 404), nonche' le
norme di cui ai seguenti decreti, in quanto l'Azienda predetta esegua
direttamente i lavori in essa previsti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302,
concernente "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547";
b) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni" (escluso articolo 11);
c) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro in sotterraneo", per i lavori di costruzione e manutenzione
delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili;
d) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321,
concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa";
e) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322,
concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione";
f) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323,
concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
negli impianti telefonici" (escluso articolo 9 per la parte
concernente l'obbligo del collegamento elettrico a terra per le
stazioni amplificatrici).
All'osservanza delle disposizioni della presente legge sono,
inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi
ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito
negli impianti ferroviari, nonche' le amministrazioni statali, la
Compagnia internazionale carrozze con letti e qualunque altro ente,
quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario.
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