Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 200 del 16/05/1974 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1974 n. 140)
Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  marzo  1974  a  tutto il personale non medico
universitario  che  presta servizio presso le cliniche e gli istituti
universitari   di   ricovero   e  cura  convenzionati  con  gli  enti
ospedalieri  o  gestiti direttamente dalle universita' e' corrisposta
una  indennita',  con  esclusione  di  qualsiasi  onere  a carico del
bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali
nella  misura  occorrente  per  equiparare  il  trattamento economico
complessivo  ivi  compresi  i  compensi  per  lavoro straordinario ma
escluse  le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non
medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianita'.
  Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennita' di cui al
precedente  comma  sono a carico degli enti o istituti e sono erogate
con le modalita' di cui allo articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n.
213.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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