Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 252 del 11/06/1974 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1974 n. 177)
Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  periodi di lavoro o di attivita' politico-sindacale, antecedenti
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, prestati alle
dipendenze  dei  partiti  politici rappresentati in Parlamento, delle
organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza
sociale  e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e  tutela  del  movimento  cooperativo  riconosciute  con decreto del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale, possono essere
regolarizzati   nella   assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro
la   disoccupazione   involontaria  e  nell'assicurazione  contro  la
tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.
  A   detta  regolarizzazione  si  procede,  sempreche'  trattisi  di
attivita'   lavorativa   retribuita   e  prestata  con  carattere  di
continuita'  e prevalenza, e i periodi interessati non risultino gia'
coperti  da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella
medesima   assicurazione  generale  ovvero  in  forme  di  previdenza
sostitutive  o  che  abbiano  dato  luogo  ad  esclusione  ed esonero
dall'assicurazione  medesima  o  in altro trattamento obbligatorio di
previdenza  in virtu' della stessa o di altra contemporanea attivita'
lavorativa.
  Il   versamento  dei  contributi  a  regolarizzazione  dei  periodi
arretrati  secondo  le  norme  della  presente  legge e' possibile, a
seconda  dei  casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se
successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla
data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti,
delle  organizzazioni  sindacali  e  delle  associazioni nazionali di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento cooperativo, o
dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli
istituti  di  patronato  e  di  assistenza sociale, sino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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