Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 26 del 02/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1974 n. 59)
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962,
n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere
effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio
del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25
luglio 1952, n. 949.
Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina
mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati
i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito
finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma
precedente.
Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, saranno modificate entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla
pluralita' degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle
mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.
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