Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 271 del 24/06/1974 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1974 n. 185)
Facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   connazionali,   che,  trovandosi  nelle  condizioni  di  poter
beneficiare della legge 1 aprile 1959, n. 252, devono necessariamente
servirsi  di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio
della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia
pure  in  parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle
stesse  condizioni,  la  riduzione  del  50  per  cento del costo del
biglietto  di  passaggio  in  seconda  classe  sulle linee marittime,
gestite  da  societa'  concessionarie  dei  servizi  con  le quali il
Ministro  per  gli  affari  esteri,  sentiti i Ministri per la marina
mercantile  e  per i trasporti e l'aviazione civile, abbia a tal fine
stipulata apposita convenzione.
  Tali  convenzioni  sono  approvate con decreto dei Ministri per gli
affari   esteri,   per  la  marina  mercantile,  per  i  trasporti  e
l'aviazione civile e per il tesoro.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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