Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 271 del 24/06/1974 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1974 n. 185)
Facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.
Facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai connazionali, che, trovandosi nelle condizioni di poter
beneficiare della legge 1 aprile 1959, n. 252, devono necessariamente
servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio
della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia
pure in parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle
stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del
biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime,
gestite da societa' concessionarie dei servizi con le quali il
Ministro per gli affari esteri, sentiti i Ministri per la marina
mercantile e per i trasporti e l'aviazione civile, abbia a tal fine
stipulata apposita convenzione.
Tali convenzioni sono approvate con decreto dei Ministri per gli
affari esteri, per la marina mercantile, per i trasporti e
l'aviazione civile e per il tesoro.
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