Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 303 del 14/06/1974 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1974 n. 203)
Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri.
Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei riguardi del personale a rapporto di impiego e a rapporto di
lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, della Croce rossa italiana nonche' del personale
dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman", in servizio
presso le rispettive unita' ospedaliere alla data dei decreti di
costituzione in enti ospedalieri delle unita' stesse, ovvero
successivamente a tale data per il completamento di concorsi di
assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio,
e che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi gia'
riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza
e di quiescenza, sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti
trattamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali.
I contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi di
cui al precedente comma, versati nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nei
tondi integrativi o sostitutivi di detta assicurazione, ove
costituiti, sono trasferiti alle casse pensioni insieme con i
relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31
dicembre dell'anno in cui si riferiscono al 31 dicembre dell'anno
precedente quello del passaggio.
Per il personale titolare di pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti che
passa agli enti ospedalieri il trasferimento di cui al comma
precedente e' limitato ai contributi afferenti ai fondi integrativi
di detta assicurazione.
Le casse pensioni e l'INADEL subentrano a tutti gli effetti agli
istituti di provenienza nei rapporti in essere tra questi ultimi ed
il rispettivo personale per il quale non sia stato ultimato il
versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o
periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di
quiescenza.
Il disavanzo determinato dall'operazione di cui al secondo comma
nei confronti dei fondi integrativi dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' ripianato con prelevamento di pari importo a
carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.
L'importo dell'ordinaria indennita' di fine servizio o di
anzianita' maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri e'
trasferito all'INADEL - gestione previdenza.
Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi sara'
effettuato in dieci annualita' costanti posticipate, calcolate al
saggio del 5 per cento.
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